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D.Lvo 17/08/2005 n. 189e) le anomalie riscontrabili f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato. 7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenza temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo quattro sottoprogrammi a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene d) il sottoprogramma relativo all'attività di monitoraggio ambientale postopera, per l'esecuzione di quanto indicato nel progetto di monitoraggio ambientale, ove previsto. 8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori. Art. 25 - Piani di sicurezza e di coordinamento 1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazione e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni. 2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute. Art. 26 - Computo metrico-estimativo definitivo 1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'aggiornamento del computo metrico estimativo del progetto definitivo, per le sole parti d'opera computate a misura che avessero subito modifiche, rispetto al progetto definitivo, a seguito di eventuali indagini integrative ovvero per le parti di opera computate a corpo soggette a variazioni a termini di contratto. Sezione IV VALIDAZIONE DEI PROGETTI Art. 27 - Finalità della verifica 1. La verifica di cui all'articolo 30, comma 6, della legge quadro, di seguito denominata anche validazione, è finalizzata ad accertare la sussistenza, nel progetto a base di gara, dei requisiti minimi di appaltabilità, nonchè la conformità dello stesso alla normativa vigente. In ogni fase della progettazione il soggetto aggiudicatore provvede altresì, ove necessario con il supporto di consulenti esterni, a tutte le ulteriori verifiche atte ad accertare la qualità del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista e la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore. 2. La validazione accerta, in particolare, i seguenti elementi a) la completezza della progettazione b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti c) i presupposti per la qualità dell'opera nel tempo d) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso e) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti. Art. 28 - Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione 1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge. 2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti sono a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di Tipo B b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro: l'unità tecnica di cui alla lettera a); gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni; gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti dotate di un sistema di gestione per la qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni. 3. Per sistema di gestione per la qualità, ai fini di cui al comma 1, si intende un sistema coerente con requisiti della norma UNI EN ISO 9001/2000. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente allegato le strutture tecniche dell'amministrazione sono esentate dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2000. 4. Ferme restando le competenze del Ministero per le attività produttive in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il servizio tecnico centrale, è organo di accreditamento delle unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001/2000 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione di Tipo B, sulla base di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello europeo. Per le finalità di cui al presente comma gli organismi statali di diritto pubblico possono avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 5. Per le amministrazioni pubbliche che non si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 4 l'accreditamento dell'organismo di ispezione di Tipo B e l'accertamento del sistema di gestione per la qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001/2000 dovranno essere rilasciati, rispettivamente, da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) e da organismi di certificazione, accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA). Art. 29 - Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'amministrazione 1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo precedente, comma 1, nonchè nei casi di carenza di adeguate professionalità in organico, accertata ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge quadro, la Stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento o direttamente tramite lo stesso responsabile del procedimento, con le modalità previste dalla legge quadro, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica, ai seguenti soggetti a) per verifiche di progetti di lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad organismi di controllo, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA), come organismi di ispezione di Tipo A b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro: ai soggetti di cui alla lettera a); ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis), della legge quadro che dovranno disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001/2000, rilasciata da organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA); tale certificazione dovrà essere emessa in conformità ad apposite linee guida predisposte dagli enti di accreditamento riconosciuti a livello europeo in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti dovranno aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti e in cui sia accertata mediante la certificazione l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti dovranno altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilitadi cui al comma 5 dell'articolo 31 e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica. I soggetti devono altresì impegnarsi per iscritto al momento dell'affida- mento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i due anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico. 2. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi avente ad oggetto la verifica, individuati dalla stazione appaltante come previsto all'art. 31. Art. 30 - Disposizioni generali 1. Il responsabile del procedimento stima il corrispettivo delle attività di verifica del progetto con riferimento a quanto previsto dalla Tabella B6 voce «validazione progetto» del decreto del Ministro della giustizia in data 4 aprile 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001) e suoi aggiornamenti. 2. L'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni all'Amministrazione, è affidata unitariamente. 3. Il responsabile del procedimento, individua, negli atti di gara, le modalità ed i criteri, anche a campione, di verifica degli elaborati che compongono la progettazione e fornisce al soggetto affidatario i documenti di riferimento per la verifica. 4. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento del servizio di verifica fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi e devono essere inseriti nel documento di programmazione. 5. L'affidamento dell'incarico esterno di verifica e validazione è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori e del collaudo. 6. Le stazioni appaltanti possono procedere alla individuazione del soggetto incaricato dell'attività di verifica, con le procedure di cui agli articoli seguenti, anche per una pluralità di progettazioni analoghe, stimando complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1. 7. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto all'articolo 37. |
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